PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Naturismo).

      1. La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.
      2. Si definisce naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta che, nel rispetto di se stessi, degli altri, della natura e dell'ambiente circostante, utilizzano il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.

Art. 2.
(Aree destinate al naturismo).

      1. La pratica del naturismo è consentita esclusivamente in ambienti e in spazi delimitati, riconoscibili e segnalati, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei princìpi della presente legge.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i comuni possono individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o private da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare e a gestire le relative strutture.
      3. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto a individuare apposite aree da destinare alla pratica del naturismo, i proprietari o i gestori di aree destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive possono chiedere all'amministrazione comunale competente l'autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo. L'amministrazione deve inviare risposta scritta e motivata entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

 

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Art. 3.
(Aree demaniali).

      1. Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo in aree demaniali, la gestione delle medesime aree può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni.
      2. La concessione di cui al comma 1 individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.

Art. 4.
(Delimitazione e segnalazione delle aree).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i comuni disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori di delimitare e di segnalare le aree destinate alla pratica del naturismo.
      2. La delimitazione delle aree deve essere segnalata e deve assicurare un'adeguata identificazione che le distingua da spazi pubblici o privati frequentati da cittadini che non praticano il naturismo.
      3. Gli accessi alle aree devono essere segnalati tramite l'affissione di cartelli o altri analoghi strumenti recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo.

Art. 5.
(Applicabilità della disciplina sul turismo).

      1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate alla pratica del naturismo e ai loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni che disciplinano il settore turistico.